Sez. U - , Ordinanza n. 14653 del 13/06/2017 (Rv. 644574 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Energia prodotta da fonte rinnovabile - Decadenza dal diritto alla tariffa incentivante e restituzione dei contributi percetti - Controversia nei confronti della società cessionaria del credito - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In materia di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, la controversia concernente il provvedimento di decadenza, adottato dal gestore pubblico nell’esercizio dei poteri di sua competenza, dal diritto della società produttrice alla tariffa incentivante e la consequenziale richiesta di restituzione alla società cessionaria del credito dei contributi percetti riguarda la «produzione di energia», essendo la previsione di contributi tariffari un efficace strumento di indirizzo della produzione energetica nazionale, ed appartiene, pertanto, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), dell’all. 1 al d.lgs. n. 104 del 2010. Invero, sebbene il cessionario non è produttore di energia pulita, il credito ceduto non può essere considerato al di fuori del rapporto da cui trae origine, non essendo ipotizzabile un differente atteggiarsi del provvedimento di decadenza, e della giurisdizione che su di esso si innesta, a seconda dei destinatari dei suoi effetti giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. O, Decreto Legisl. 29/12/2003 num. 387 art. 7, Decreto Legge 24/06/2014 num. 91 art. 26 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)