Sez. L, Sentenza n. 4558 del 19/05/1990 (Rv. 467281 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AGLI ISTITUTI CONTRATTUALI DEL COSIDDETTO FORFAIT DI LAVORO STRAORDINARIO E DELLA COSIDDETTA INDENNITÀ DI LAVORO INTENSO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AGLI ISTITUTI CONTRATTUALI DEL COSIDDETTO FORFAIT DI LAVORO STRAORDINARIO E DELLA COSIDDETTA INDENNITÀ DI LAVORO INTENSO.*
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, compresi gli accordi aziendali, è riservata al giudice del merito, la cui valutazione è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto, in particolare, che l'indennità di forfait di lavoro straordinario prevista dall'accordo dell'1 novembre 1962 si riferisse soltanto al lavoro straordinario festivo e notturno, non anche al lavoro straordinario feriale, e che da tale indennità, spettante a tutti gli impiegati, fosse autonoma e distinta quella, cosiddetta di lavoro intenso, istituita con l'accordo del febbraio 1975, solo per alcune categorie di dipendenti e sostitutiva di altra precedente indennità di cosiddetto forfait di straordinario feriale). (V 5044/89, mass n 464318; (V 8126/87, mass n 455780).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)