Sez. L, Sentenza n. 5044 del 23/11/1989 (Rv. 464318 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
L'interpretazione dei contratti collettivi, compiuta dal giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che le Disposizioni degli accordi del 1975, concernenti la previsione di una indennità di lavoro intenso solo per alcune categorie di lavoratori, fra le quali non rientravano i capotreni, non escludeva il diritto di questi alla percezione dell'indennità di straordinario forfettizzato accordata dal 1962 anche ai capotreni, in quanto per tale categoria le due indennità erano rimaste distinte e non si era verificata, come invece per altri, la trasformazione dell'originaria indennità di straordinario in indennità di lavoro intenso). (Conf 8126/87, mass n 455780).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)