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Sez. 1, Sentenza n. 1989 del 08/07/1974 (Rv. 370243 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - TACITO - PER MANCATO TEMPESTIVO DISCONOSCIMENTO - RITUALE PRODUZIONE DELLA SCRITTURA - NECESSITA - SCRITTURA NON REGISTRATA PRODOTTA IN UDIENZA ED INSERITA NEL FASCICOLO DI PARTE - SUCCESSIVO RITIRO A SEGUITO DI OPPOSIZIONE - SOSTITUZIONE CON COPIA NON SOTTOSCRITTA - RICONOSCIMENTO TACITO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370243-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - TACITO - PER MANCATO TEMPESTIVO DISCONOSCIMENTO - RITUALE PRODUZIONE DELLA SCRITTURA - NECESSITA - SCRITTURA NON REGISTRATA PRODOTTA IN UDIENZA ED INSERITA NEL FASCICOLO DI PARTE - SUCCESSIVO RITIRO A SEGUITO DI OPPOSIZIONE - SOSTITUZIONE CON COPIA NON SOTTOSCRITTA - RICONOSCIMENTO TACITO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Perche possa ritenersi operante la disposizione dell'art 215, primo comma, n 2 cod proc civ - secondo la quale, in Mancanza di un tempestivo disconoscimento della scrittura privata da parte di colui contro il quale e stata prodotta, la scrittura deve aversi per riconosciuta - e necessario che la scrittura sia stata ritualmente prodotta. Di conseguenza, poiche la disposizione dell'ultima parte dell'art 87 delle Disposizioni di attuazione dello stesso codice, riguardo ai documenti offerti in comunicazione mediante produzione in udienza, va interpretata nel senso che essi si intendono prodotti allorche sono posti nella reale disponibilita dell'ufficio per essere inseriti nel fascicolo di parte e per essere utilizzati come fonti di prova della domanda o dell'eccezione, la predetta norma dell'art 215 non puo operare riguardo ad una scrittura privata (nella specie, contenente promessa di vendita) non registrata che, prodotta in udienza ed inserita nel fascicolo di parte, sia stata successivamente ritirata (nella specie, a seguito dell'opposizione del convenuto che rilevava l'infrazione al divieto di cui all'art 106 della legge di registro) e sostituita da una copia conforme, priva della sottoscrizione delle parti. (Conf 101'66, mass n 320203; 1880'50; V 1535'68, mass n 333233).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 106 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)