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Sez. U, Sentenza n. 4351 del 26/07/1985 (Rv. 441817 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - ESECUZIONE - INADEMPIMENTO COLPOSO DI DEBITO PECUNIARIO DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIRITTO DEL CREDITORE AGLI INTERESSI DI MORA - DISPOSIZIONI SULLA CONTABILITÀ DELLO STATO E ART. 50, TERZO COMMA, R.D. 13 MARZO 1910 N. 135 - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1985-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441817-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - ESECUZIONE - INADEMPIMENTO COLPOSO DI DEBITO PECUNIARIO DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIRITTO DEL CREDITORE AGLI INTERESSI DI MORA - DISPOSIZIONI SULLA CONTABILITÀ DELLO STATO E ART. 50, TERZO COMMA, R.D. 13 MARZO 1910 N. 135 - ININFLUENZA.*

Con riguardo alla domanda proposta nei confronti della pubblica amministrazione per denunciarne l'inadempimento colposo di un debito pecuniario, il diritto del creditore di conseguire gli interessi di mora, dalla data della domanda stessa, non resta escluso dalle Disposizioni sulla contabilità dello stato che contemplano la liquidità ed esigibilità dei suoi debiti solo dopo l'emissione del titolo di spesa, trattandosi di norme rilevanti al diverso fine di spostare a detto momento il decorso degli interessi corrispettivi, né trova deroga, nello specifico caso di vendite, provviste o lavorazioni in favore della marina militare, nel disposto dell'art. 50 terzo comma del R.d. 13 marzo 1910 n. 135, che regola gli interessi dovuti al privato contraente con limitato riguardo al caso in cui, riconosciuto un debito pecuniario in Sede contenziosa, si determini un ritardo nell'erogazione del relativo importo dopo il completamento del procedimento all'uopo previsto (registrazione del titolo di pagamento da parte della Corte dei conti). (V 6593/81, mass n 417445; (V 3632/80, mass n 407488).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Regio Decr. 13/03/1910 num. 135 art. 50, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)