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Sez. U, Sentenza n. 6593 del 14/12/1981 (Rv. 417445 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE - CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E CONSEGNA DI UNA NAVE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA - ACCORDO SULLA REVISIONE DEI PREZZI IN RELAZIONE AL VERIFICARSI DI DETERMINATI EVENTI OBIETTIVI - DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO ALLA REVISIONE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - PATTO NEGOZIALE.*
Stato
decisa il 1981-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417445-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE - CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E CONSEGNA DI UNA NAVE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA - ACCORDO SULLA REVISIONE DEI PREZZI IN RELAZIONE AL VERIFICARSI DI DETERMINATI EVENTI OBIETTIVI - DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO ALLA REVISIONE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - PATTO NEGOZIALE.*

Con riguardo al contratto avente ad oggetto la progettazione, costruzione e consegna di una nave in favore dell'amministrazione della difesa, l'accordo che regola la revisione dei prezzi, pure per l'aspetto quantitativo, in relazione al verificarsi di eventi obiettivi, senza alcun margine di valutazione discrezionale per la committente, conferisce al privato, ancorché detto contratto configuri una fornitura allo stato e non un appalto di opera pubblica, il diritto soggettivo a conseguire la revisione medesima, nel concorso dei contemplati presupposti. In tale situazione, pertanto, vertendosi in materia non sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario e non ricorrendo ostacoli nella normativa disciplinante le menzionate ipotesi contrattuali, deve riconoscersi validità ed operatività al patto negoziale che devolva ad arbitri la definizione delle controversie inerenti alla suddetta revisione (mediante clausola compromissoria specifica, ovvero comprensiva di ogni controversia relativa al rapporto contrattuale), e deve conseguentemente riconoscersi la possibilità del privato di adire gli arbitri per ottenere quella revisione, in via sostitutiva e senza necessità del preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi previsti dalla citata normativa (quale quello contemplato dall'art. 2 del R.d. 13 giugno 1940 n. 901, in tema di revisione dei prezzi nelle forniture allo stato). (V 1157/75, mass n 374597; (V 284/65; (V 2685/60; (V 1384/48; (V 326/48).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Regio Decr. 13/06/1940 num. 901 art. 1, Regio Decr. 13/06/1940 num. 901 art. 2, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)