Sez. 3, Sentenza n. 3633 del 04/06/1980 (Rv. 407488 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - FORO STABILITO DALLE PARTI - INDEROGABILITA - ESCLUSIONE - MODIFICAZIONE PER RAGIONI DI CONNESSIONE - AMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - FORO STABILITO DALLE PARTI - INDEROGABILITA - ESCLUSIONE - MODIFICAZIONE PER RAGIONI DI CONNESSIONE - AMMISSIBILITA.*
L'inderogabilita della Competenza territoriale si ha soltanto nei casi in cui sia espressamente disposta dalla legge (art 28 cod proc civ). fra questi casi non e compreso il foro stabilito dalle parti - che, appunto perche pattizio e non legale, da luogo ad un'ipotesi di Competenza 'derogatà e non gia 'inderogabilè - e, pertanto, tale foro, ancorche sia esclusivo (art 29 cod proc civ), non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della Competenza, che questa sia suscettibile di modificazioni per ragioni di connessione, in base alle regole della prevenzione e dell'assorbimento ovvero del cumulo soggettivo (artt 31, 33, 39 e 40 cod proc civ). (Conf 1501/78, mass n 390874; (Conf 112/76, mass n 378746).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)