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Sez. 1, Sentenza n. 26871 del 26/06/2025 Cc. (dep. 22/07/2025) Rv. 288477-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Delitti in materia di stupefacenti - Sentenza di condanna alla pena detentiva e sentenza di condanna alla sanzione sostitutiva di cui all’art. 73, comma 5-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990 - Applicabilità “in executivis” della disciplina del reato continuato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288477-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

In tema di continuazione, ove vengano in rilievo due sentenze di condanna per delitti in materia di sostanze stupefacenti, delle quali l'una abbia inflitto la pena detentiva e l'altra la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può applicarsi "in executivis" la disciplina del reato continuato, poiché la conseguente riduzione della durata della pena sostitutiva ne frustrerebbe il peculiare scopo di favorire la risocializzazione di soggetti che, a causa della "addictio", potrebbero nuovamente delinquere.

Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)