Sez. 3, Sentenza n. 45535 del 03/02/2017 Ud. (dep. 03/10/2017) Rv. 271304 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE | Attenuante del fatto di lieve entità - Sanzione del lavoro di pubblica utilità - Applicazione - Presupposti soggettivi.
STUPEFACENTI - DETENZIONE
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, l'applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità in luogo della pena detentiva ai sensi dell'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, presuppone la condizione soggettiva di tossicodipendente o assuntore di sostanze psicotrope dell'imputato, e quindi che il medesimo versi in una effettiva situazione di dipendenza dalle sostanze stupefacenti, in quanto tale trattamento di favore, si giustifica solo con l'intento di favorire la risocializzazione di soggetti, che, a causa di tale "addictio", potrebbero nuovamente delinquere. (In motivazione la S.C. ha precisato che è onere della difesa fornire idonei elementi dimostrativi della sussistenza delle condizioni legittimanti l'ammissione al beneficio).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)