Sez. 1 - , Sentenza n. 534 del 10/12/2018 Cc. (dep. 08/01/2019) Rv. 276157 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Applicazione della disciplina del reato continuato – Reati per i quali sia stata irrogata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità – Poteri del giudice – Mancata pronuncia espressa sulla pena sostitutiva – Revoca implicita – Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
Il giudice dell'esecuzione, nel provvedere in ordine alla richiesta congiunta delle parti di applicazione della disciplina della continuazione a reati per i quali, nel giudizio di cognizione, sia stata irrogata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 73, comma 5-bis, T.U. stup., ha esclusivamente il potere di revocare espressamente la stessa, nelle ipotesi di legge, ovvero di estenderne la durata per effetto del riconoscimento della continuazione; ne consegue che la mancanza di una pronuncia espressa sulla pena sostitutiva, costituendo violazione dei compiti attribuiti dalla legge al giudice, non può valere come revoca implicita del lavoro di pubblica utilità. (In motivazione, la Corte ha affermato che una diversa soluzione contrasterebbe, altresì, con il principio generale secondo cui il trattamento sanzionatorio determinato dal giudice dell'esecuzione non può essere più afflittivo rispetto a quello stabilito dal giudice della cognizione).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 188, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)