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Sez. 5, Sentenza n. 6148 del 19/12/1986 Ud. (dep. 15/05/1987) Rv. 175959 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PLURALITÀ DI IPOTESI CRIMINOSE PREVISTE DALL'ART. 216, COMMA PRIMO NN. 1 E 2, DEL R.D. 16 MARZO 1942 N. 267 - DOLO RICHIESTO.*
Stato
decisa il 1986-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175959-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PLURALITÀ DI IPOTESI CRIMINOSE PREVISTE DALL'ART. 216, COMMA PRIMO NN. 1 E 2, DEL R.D. 16 MARZO 1942 N. 267 - DOLO RICHIESTO.*

L'art. 216 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 contempla nel numero 1 del primo comma due ipotesi di bancarotta fraudolenta sostanziale. Nella prima (distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione e dissipazione di beni) per la configurabilità del delitto è sufficiente il dolo generico, mentre nella seconda (esposizione o riconoscimento di passività inesistenti) si richiede il dolo specifico. Nel numero 2 del detto primo comma dell'art. 216 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 sono invece previste due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale. La prima (sottrazione, distruzione e falsificazione parziale o totale di libri o altre scritture contabili) richiede il dolo specifico, mentre per la seconda (tenuta dei libri e delle scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari) è sufficiente il dolo generico.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)