Sez. 5, Sentenza n. 12762 del 12/05/1989 Ud. (dep. 22/09/1989) Rv. 182121 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DOLO - DOLO SPECIFICO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DOLO - DOLO SPECIFICO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione dei beni, non è necessario il dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico, il quale deve considerarsi insito nella consapevole volontà del fatto distrattivo, implicante di per sè l'accettazione della conseguenza tipica della condotta, consistente nella sottrazione di beni alla garanzia della massa dei creditori cui erano destinati. (V mass n 175959; (Conf mass n 178608; (Conf mass n 177152; (Conf mass n 175786).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)