Sez. L, Sentenza n. 3034 del 23/06/1989 (Rv. 463216 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - INTENSIFICAZIONE PRODUTTIVE DOVUTE ALLE COSIDDETTE PUNTE STAGIONALI - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - INTENSIFICAZIONE PRODUTTIVE DOVUTE ALLE COSIDDETTE PUNTE STAGIONALI - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'art. 1, comma secondo, lett. C), della legge 18 aprile 1962 n. 230 (il quale consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale) si riferisce soltanto ad isolate ed anomale situazioni di per sè non programmabili - che determinano maggior impegno produttivo della impresa e che sono così peculiari da non abbisognare né di elencazioni tassative, secondo la disposizione della lettera a), né di preventivo accertamento amministrativo (secondo i nuovi provvedimenti legislativi a partire dal d.l. 3 dicembre 1977 n. 876) - e, pertanto, tale norma, rispetto alla quale le norme successive hanno carattere innovativo con esclusione di qualsiasi efficacia abrogativa, non è applicabile con riguardo ad intensificazioni produttive dovute alle cosiddette punte stagionali. (V 4395/88, mass n 459376; (Conf 5739/83, mass n 430620).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Decreto Legge 03/12/1977 num. 876 art. 1 CORTE COST., Legge 03/02/1978 num. 18 CORTE COST., Legge 26/11/1979 num. 598 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 8 bis, Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)