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Sez. L, Sentenza n. 4395 del 02/07/1988 (Rv. 459376 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PUNTE STAGIONALI NELLE IMPRESE DI TRASPORTO AEREO - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - AMMISSIBILITÀ EX ART. 1 DEL DECRETO LEGGE N. 876 DEL 1977 - MANCANZA DEL PREVIO PROVVEDIMENTO DEL CAPO DELL'ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO - ILLEGITTIMITÀ DEL TERMINE - AZIONE DI ACCERTAMENTO RELATIVA - TERMINE DI DECADENZA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459376-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PUNTE STAGIONALI NELLE IMPRESE DI TRASPORTO AEREO - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - AMMISSIBILITÀ EX ART. 1 DEL DECRETO LEGGE N. 876 DEL 1977 - MANCANZA DEL PREVIO PROVVEDIMENTO DEL CAPO DELL'ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO - ILLEGITTIMITÀ DEL TERMINE - AZIONE DI ACCERTAMENTO RELATIVA - TERMINE DI DECADENZA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

In relazione al fenomeno delle cosiddette punte stagionali, cui è riconducibile l'aumento di attività lavorativa di un'impresa di trasporto aereo conseguente all'aumento di traffico che si ripete in determinati periodi dell'anno - l'assunzione di lavoratori a tempo determinato è consentita non ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lett. C), della legge 18 aprile 1962 n. 230 ma ai sensi dell'art. 1 del d.l. 3 dicembre 1977 n. 876 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978 n. 18), che subordina la legittimità dell'assunzione a termine ad un preventivo provvedimento del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, la cui Mancanza comporta l'illegittimità del termine apposto al rapporto di lavoro, da intendere quindi come sorto ab origine come rapporto a tempo indeterminato. L'Azione (di nullità) del lavoratore, volta a far accertare la detta illegittimità, non soggiace al termine di decadenza stabilito dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 per l'impugnazione del licenziamento, non essendo a questo equiparabile la previsione o la scadenza del termine illegittimamente apposto. (V 1004/88, mass n 457321; (V 1671/86, mass n 445017; (V 5740/83, mass n 430622).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 03/12/1977 num. 876 art. 1 CORTE COST., Legge 03/02/1978 num. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)