Sez. U, Sentenza n. 5739 del 29/09/1983 (Rv. 430620 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - OPERA O SERVIZIO DEFINITI E PREDETERMINATI NEL TEMPO AVENTI CARATTERE STRAORDINARIO OD OCCASIONALE - NOZIONE - FLUTTUAZIONI DEL MERCATO ED INCREMENTI DI DOMANDA PREVEDIBILI E RICORRENTI IN DETERMINATI PERIODI DELL'ANNO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - OPERA O SERVIZIO DEFINITI E PREDETERMINATI NEL TEMPO AVENTI CARATTERE STRAORDINARIO OD OCCASIONALE - NOZIONE - FLUTTUAZIONI DEL MERCATO ED INCREMENTI DI DOMANDA PREVEDIBILI E RICORRENTI IN DETERMINATI PERIODI DELL'ANNO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'art. 1 comma secondo lett. C) della legge 18 aprile 1962 n. 230, recante disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato, il quale consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro "quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale", si riferisce a quelle opere o servizi che, pur potendo consistere in un'attività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata dall'impresa, ne determinino un incremento particolarmente rilevante, in relazione ad eventi isolati ed eccezionali, si da non poter essere affrontati con la normale struttura organizzativa e produttiva, per quanto efficiente ed adeguatamente programmata. Detta norma, pertanto, non può essere invocata al fine di giustificare assunzioni a tempo determinato per sopperire a fluttuazioni del mercato ed incrementi di domanda prevedibili e ricorrenti in determinati periodi dell'anno (cosiddette punte stagionali), trattandosi di fenomeni che un'impresa funzionante, opportunamente programmata, deve essere in grado di fronteggiare nell'ambito della propria attività naturale e normale. Tale principio non trova limitazioni o deroghe per effetto delle leggi sopravvenute, amplianti, per periodi di tempo determinati ed in specifici settori economici, i casi di ammissibilità del contratto di lavoro a tempo determinato (quali le leggi 3 febbraio 1978) n. 18, 26 novembre 1979 n. 598 e 25 marzo 1983 n. 79), le quali non abrogano, né interpretano autenticamente la citata disposizione della legge n. 230 del 1962, ma hanno portata innovativa nelle ipotesi espressamente regolamentate. (Conf 380/83; (Conf 1651/82; (Conf 1354/82, mass n 419192; (Conf 4319/81, mass n 415002; (Conf 3916/80, mass n 407802; (contra 1564/82, mass n 419383; (contra 1556/82, mass n 419374; (contra 3642/81, mass n 414264).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 03/02/1978 num. 18 CORTE COST., Legge 26/11/1979 num. 598 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)