Sez. 1, Sentenza n. 1010 del 20/03/1976 (Rv. 379658 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - MANIFESTAZIONE DELLA CHIARA VOLONTA DEL CREDITORE DI OTTENERE IL SODDISFACIMENTO DEL SUO DIRITTO - SUFFICIENZA - INDICAZIONE DELLA PRECISA MISURA DEL CREDITO - IRRILEVANZA - VERBALE DI POLIZIA TRIBUTARIA - VOLONTA DI PERSEGUIRE IL COLPEVOLE PER VIOLAZIONE DELLE LEGGI FINANZIARIE E DI ESIGERE LA PENA PECUNIARIA - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - CONFIGURABILITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - MANIFESTAZIONE DELLA CHIARA VOLONTA DEL CREDITORE DI OTTENERE IL SODDISFACIMENTO DEL SUO DIRITTO - SUFFICIENZA - INDICAZIONE DELLA PRECISA MISURA DEL CREDITO - IRRILEVANZA - VERBALE DI POLIZIA TRIBUTARIA - VOLONTA DI PERSEGUIRE IL COLPEVOLE PER VIOLAZIONE DELLE LEGGI FINANZIARIE E DI ESIGERE LA PENA PECUNIARIA - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - CONFIGURABILITA.*
Considerato che per i crediti di natura civile un qualsiasi atto, anche senza l'indicazione della precisa misura del credito, e idoneo ad interrompere la prescrizione estintiva, purche manifesti la chiara volonta del creditore di ottenere il soddisfacimento del suo diritto, esattamente viene riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione al processo verbale redatto dalla polizia tributaria per l'accertamento di una trasgressione, non solo perche finalizzato alla riscossione della pena pecuniaria, ma, soprattutto, perche in esso risulta formalizzata la contestazione dell'addebito con la chiara volonta dell'amministrazione di perseguire il colpevole per la 'violazione punibile ai sensi dell'art 2 RDL 5 dicembre 1938, n 1298' ed esigere la pena pecuniaria. (V 742/75, mass n 374092).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1929 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)