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Sez. 1, Sentenza n. 2007 del 01/04/1982 (Rv. 419848 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - TERMINE QUINQUENNALE PER LA RISCOSSIONE DI DETTE PENE - NATURA PRESCRIZIONALE - DECORRENZA - INTERRUZIONE - MODI.*
Stato
decisa il 1982-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419848-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - TERMINE QUINQUENNALE PER LA RISCOSSIONE DI DETTE PENE - NATURA PRESCRIZIONALE - DECORRENZA - INTERRUZIONE - MODI.*

Il termine quinquennale previsto dall'art. 17 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 per la riscossione delle pene pecuniarie conseguenti a violazioni delle leggi finanziarie, richiamato dall'art. 3 del R.d.l. 5 dicembre 1938 n. 1928 contenente norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie, è un termine, non di decadenza, ma di prescrizione, che decorre dal giorno della commessa infrazione, e può essere validamente interrotto dalla notificazione al trasgressore del verbale di accertamento redatto dalla polizia tributaria e da qualunque atto successivo del procedimento, se contengano la chiara manifestazione di volontà dell'amministrazione di perseguire i responsabili della violazione valutaria e di far valere i diritti previsti dalle norme in materia. (Conf 1223/76, mass n 379917; (Conf 1010/76, mass n 379658; (Conf 2559/75, mass n 376495; (Conf 742/75, mass n 374092; (V 3431/80, mass n 407262; (V 4372/79, mass n 400891; (V 1052/78, mass n 390875).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)