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Sez. 1, Sentenza n. 742 del 25/02/1975 (Rv. 374092 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE - INFRAZIONE VALUTARIA - VERBALE DI ACCERTAMENTO - EFFICACIA INTERRUTTIVA DELLA PRESCRIZIONE - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1975-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374092-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE - INFRAZIONE VALUTARIA - VERBALE DI ACCERTAMENTO - EFFICACIA INTERRUTTIVA DELLA PRESCRIZIONE - REQUISITI.*

Affinche il verbale di accertamento di una infrazione valutaria abbia efficacia interruttiva della prescrizione, non e necessario che esso indichi la misura del credito ne che questo sia gia liquidato nel suo preciso ammontare, ma e, tuttavia, indispensabile che il verbale stesso costituisca in mora l'obbligato esprimendo in modo inequivoco ed esplicito la volonta dell'amministrazione creditrice di ottenere il soddisfacimento del proprio credito e di esigere la pena pecuniaria. (V 207/71, mass n 349617; 1692/69, mass n 340673; (V 34/68, mass n 330835; 1399/67, mass n 328020).*

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/05/1938 num. 794 art. 3, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)