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Sez. 3, Sentenza n. 12608 del 12/12/1997 (Rv. 510892 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - RILEVABILITÀ | Dalla parte che vi ha dato causa - Esclusione - Mancata integrazione del contraddittorio da parte del litisconsorte obbligato alla notifica dell'impugnazione - Rilevabilità della nullità da parte sua - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510892-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - RILEVABILITÀ

Per il disposto dell'art. 157 cod. proc. civ. la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa e, quindi, in caso di mancata integrazione del contraddittorio dalla parte che abbia omesso la notifica dell'atto di impugnazione al proprio litisconsorte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)