Sez. L, Sentenza n. 3738 del 29/03/1995 (Rv. 491503 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Regresso dell'I.N.A.I.L. nei confronti del datore di lavoro responsabile - Determinazione del danno civilistico - Componente imputabile a titolo di danno morale - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
Ai fini della determinazione dell'ammontare del danno civilistico - da assumere come limite quantitativo dell'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore ed indennizzato dall'Istituto - deve tenersi conto anche della componente eventualmente imputabile al titolo del danno morale - inteso come "pecunia doloris", destinata a compensare i patimenti e le sofferenze morali e psichiche subite - che, pur traendo giustificazione da elementi diversi rispetto a quelli che indicano il danno patrimoniale, costituisce, nondimeno, un elemento pecuniario del coacervo del risarcimento spettante secondo le norme che disciplinano la responsabilità da fatto illecito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)