Sez. 1, Sentenza n. 4837 del 06/10/1998 Cc. (dep. 28/10/1998) Rv. 211454 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Fase rescindente e fase rescissoria - Distinguibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nell'attuale disciplina dell'istituto della revisione, caratterizzata dal fatto che l'intero procedimento è stato affidato ad uno stesso giudice, individuato nella corte d'appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di primo grado, è del tutto improprio distinguere ancora tra una fase rescindente e una fase rescissoria, come invece poteva farsi sotto l'impero della disciplina dettata dal codice di rito previgente, in cui le due fasi erano effettivamente distinte, essendo la prima devoluta alla corte di cassazione e la seconda (cui poteva darsi luogo solo previa pronuncia, all'esito della prima, di un annullamento condizionato della sentenza oggetto della richiesta di revisione), ad una corte di merito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 633 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 633 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 636 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 636 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 637
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)