Sez. 5, Sentenza n. 18064 del 25/03/2025 Ud. (dep. 13/05/2025) Rv. 288137-01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE | Giudizio - Fase rescindente e fase rescissoria - Distinzione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE
Nell'attuale disciplina dell'istituto della revisione, in cui l'intero procedimento è affidato a uno stesso giudice, individuato nella corte d'appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di primo grado, è del tutto impropria la distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, la distinzione poteva farsi nella vigenza del precedente codice di rito, in cui le due fasi erano distinte, essendo la prima devoluta alla Corte di cassazione e la seconda - cui poteva darsi luogo solo previa pronuncia, all'esito della prima, di un annullamento condizionato della sentenza oggetto della richiesta di revisione - a una corte di merito).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 636 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)