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Sez. 1, Sentenza n. 1095 del 23/02/1998 Cc. (dep. 14/03/1998) Rv. 210021 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Inammissibilità per manifesta infondatezza - Compatibilità con la ritenuta "novità" delle prove addotte - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210021-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE

Con riguardo all'attuale disciplina della revisione è improprio distinguere una fase rescindente e una fase rescissoria, non essendo più previsto uno stadio della procedura che si concluda con la revoca o l'annullamento della precedente sentenza. Sicché, attesa l'espressa previsione, nell'art. 634 cod. proc. pen., come causa autonoma di inammissibilità della richiesta, della manifesta infondatezza della medesima, risulta attribuito alla corte d'appello, nella fase preliminare prevista dalla medesima disposizione, un limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, dell'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché costituiti da "prove" formalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo a una necessaria pronuncia di proscioglimento. (Fattispecie relativa a istanza di revisione della sentenza di condanna fondata su nuove scoperte scientifiche in tema di ricerca del DNA, ritenute in grado di far escludere la compatibilità del sangue dell'istante con quello ritrovato sul luogo dell'omicidio attribuitogli. In relazione ad essa, la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretto l'operato della Corte di merito, che aveva giudicato inidoneo il mezzo probatorio indicato dall'istante ad inficiare la pregressa affermazione della sua responsabilità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)