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Sez. L, Sentenza n. 5966 del 08/07/1987 (Rv. 454339 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO - INCLUSIONE SULLA BASE DI CALCOLO DELLA REMUNERAZIONE PER FERIE E PER FESTIVITÀ - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454339-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO - INCLUSIONE SULLA BASE DI CALCOLO DELLA REMUNERAZIONE PER FERIE E PER FESTIVITÀ - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Non esiste nel nostro ordinamento giuridico un generale principio di omnicomprensività della retribuzione del lavoratore subordinato, neanche come criterio interpretativo sussidiario; pertanto, in Mancanza di una diversa espressa disposizione di legge o di contratto (collettivo od individuale) il compenso per il lavoro straordinario fisso e continuativo - che non si trasforma per ciò solo in compenso per lavoro ordinario da includere nella retribuzione normale non può essere incluso nella base di calcolo di altri istituti retributivi indiretti, quali la remunerazione per le ferie ed il compenso per le festività. (V 1081/84, mass n 433237).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)