Sez. 1, Sentenza n. 17844 del 13/12/2002 (Rv. 559237 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO | Successione di procedure - Periodo sospetto - Computo - Dalla prima delle procedure - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO
Nel caso di successione di procedure concorsuali (quando cioè il fallimento è preceduto dall'amministrazione controllata o dal concordato preventivo o da entrambi), il periodo sospetto relativo all'azione di cui all'art. 64 legge fall. (inefficacia degli atti a titolo gratuito) deve essere computato partendo dalla prima delle procedure.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)