Sez. 1, Sentenza n. 2437 del 03/02/2006 (Rv. 588813 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Successione di procedure - Periodo sospetto - Computo - Dalla prima procedura - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Nel caso di successione di procedure concorsuali (quando cioè il fallimento è preceduto dall'amministrazione controllata o dal concordato preventivo o da entrambi), il periodo sospetto relativo all'azione di cui all'art. 67, comma 1, n. 1 legge fall. (revocatoria degli atti a titolo oneroso) deve essere computato partendo dalla prima delle procedure.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 1 n. 1, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)