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Sez. 1, Sentenza n. 12536 del 14/12/1998 (Rv. 521608 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Successione temporale di procedure concorsuali (amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento) - Periodo sospetto - Termine iniziale ex art. 67 legge fall. - Decorrenza - Dalla data di apertura della prima procedura.
Stato
decisa il 1998-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521608-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di azione revocatoria fallimentare, nella ipotesi di successione di procedure concorsuali a carico del medesimo imprenditore commerciale (nella specie, amministrazione controllata prima, poi concordato preventivo e, da ultimo, fallimento) il computo a ritroso del cosiddetto "periodo sospetto", ex art. 67 legge fall., inizia a decorrere dal decreto di ammissione alla prima procedura (nella specie, di amministrazione controllata).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)