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Sez. L, Sentenza n. 1161 del 16/02/1990 (Rv. 465376 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE - ART. 3 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - EFFETTI - RILEVABILITÀ DI UFFICIO.*
Stato
decisa il 1990-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465376-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE - ART. 3 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - EFFETTI - RILEVABILITÀ DI UFFICIO.*

La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 222 del 1984 - nella parte in cui vietava che, dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, il lavoratore potesse chiedere il riconoscimento dei trattamenti di Invalidità dalla legge stessa previsti - determina la cessazione dell'efficacia di tal norma dal giorno di pubblicazione della relativa decisione della Corte costituzionale (sent. N. 436 del 1988) sulla Gazzetta ufficiale (21 aprile 1988) ed incide sulle situazioni giuridiche non ancora esaurite rendendo inapplicabile la norma stessa a tutti i rapporti per i quali penda controversia giudiziaria, con la conseguenza che, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche di ufficio, il giudice nel pronunciarsi sul rapporto sottoposto alla sua decisione, deve tener conto di tale mutamento di disciplina alla stessa stregua di un jus superveniens. (V Cass 6219/87, mass n 454515; (V Cass 2560/85, mass n 440373).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)