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Sez. 3, Sentenza n. 5272 del 05/06/1996 (Rv. 497997 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Regolamento necessario - Presupposto - Decisione di merito - Nozione.
Stato
decisa il 1996-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497997-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Ai fini dell'impugnabilità con l'istanza di regolamento necessario o facoltativo di competenza, per decisione di merito si intende non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma anche la risoluzione di questioni diverse da quelle sulla competenza, siano esse di carattere processuale o sostanziale, pregiudiziali di rito, o preliminari di merito, salvo che dal contenuto della pronunzia, per la cui determinazione occorre fare riferimento anche alla motivazione della stessa risulti che l'esame di tali questioni sia stato compiuto solo "incidenter tantum" in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l'esito definitivo della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)