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Sez. L, Sentenza n. 3742 del 29/03/1995 (Rv. 491512 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Regolamento necessario - Presupposto - Locuzione "decisione sul merito della causa" - Interpretazione - Fattispecie in tema di sentenza del tribunale in sede di appello avverso la decisione presa dal Pretore ai sensi dell'art. 28 legge n. 300 del 1970 - Sentenza dichiarativa della incompetenza per territorio del Pretore - Impugnabilità con regolamento di competenza - Necessità.
Stato
decisa il 1995-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491512-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Ai fini dell'impugnabilità con istanza di regolamento necessario o facoltativo di competenza, per decisione di merito si intende non soltanto una pronunzia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale bensì anche la risoluzione di questioni diverse da quelle sulla competenza siano esse di carattere processuale o sostanziale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che dal contenuto della pronunzia, per la cui determinazione occorre far riferimento, oltreché al dispositivo, anche alla motivazione della stessa, risulti che l'esame di tali questioni sia stato compiuto solo incidentalmente in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l'esito definitivo della controversia. Pertanto, qualora il Tribunale, investito dell'appello contro una sentenza del Pretore resa in sede di opposizione al decreto emesso ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ritenga procedibile l'opposizione, in contrasto con la sentenza impugnata, ma dichiari l'incompetenza per territorio del primo giudice, tale sentenza non configura decisione di una questione di merito, poiché la procedibilità dell'opposizione è esaminata ai soli fini della successiva statuizione, costituente soltanto una pronunzia nella competenza, e non è impugnabile con il ricorso ordinario ma solo con il regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)