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Sez. L, Sentenza n. 18425 del 24/08/2006 (Rv. 591671 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Regolamento necessario - Presupposto - Locuzione "decisione sul merito della causa" - Interpretazione - Estensione - Limiti - Fattispecie - Sentenza contestualmente dichiarativa della litispendenza tra due giudizi e dell'inammissibilità della domanda di surroga proposta dall'INAIL - Applicabilità dell'art. 43 cod. proc. civ. - Sussistenza - Fondamento - Conseguenza - Legittimità dell'impugnazione nei modi ordinari.
Stato
decisa il 2006-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591671-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Ai fini dell'impugnabilità con istanza di regolamento necessario o facoltativo di competenza, per decisione di merito si intende non soltanto una pronunzia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale bensì anche la risoluzione di questioni diverse da quelle sulla competenza, siano esse di carattere processuale o sostanziale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che dal contenuto complessivo della pronunzia risulti che l'esame di tali questioni sia stato compiuto solo in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l'esito definitivo della controversia. Pertanto, qualora il giudice abbia dichiarato la litispendenza tra due giudizi (di cui uno sospeso ex art. 295 cod. proc. civ.) relativi alle domande, avanzate dall'INAIL, di rimborso dell'importo equivalente alla rendita costituita in favore degli eredi di un assicurato in dipendenza dell'indennizzabilità dell'infortunio occorso al loro congiunto e dichiarato, contestualmente, inammissibile, per motivi di merito, la domanda di surroga proposta dall'INAIL, la relativa sentenza deve ritenersi impugnabile nei modi ordinari con l'appello, non vertendosi nell'ipotesi di una pronuncia di tipo esclusivamente processuale che abbia statuito solo sulla competenza, in relazione al disposto di cui all'art. 42 cod. proc.civ., che richiama, a tal fine, anche il precedente art. 39. (Nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello sul presupposto che dovesse essere formulato il regolamento necessario di competenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)