Sez. 3, Sentenza n. 618 del 10/03/1970 (Rv. 345772 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - PARTE VITTORIOSA CONTUMACE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - DECADENZA DELLE ECCEZIONI PROPOSTE IN PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - RIESAME D'UFFICIO - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - PARTE VITTORIOSA CONTUMACE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - DECADENZA DELLE ECCEZIONI PROPOSTE IN PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - RIESAME D'UFFICIO - LIMITI.*
La regola dell'art 346 cod proc civ, in quanto fondata su una presunta volonta di rinunzia delle eccezioni non riproposte, non puo trovare applicazione nei riguardi dell'appellato che, vittorioso in primo grado, sia rimasto contumace in Sede di appello, e per conseguenza le eccezioni da lui proposte davanti al primo giudice, e da questo non esaminate, o ritenute assorbite o disattese, debbono essere riesaminate di ufficio dal giudice di appello, salvo il limite della formazione della cosa giudicata, la quale, pero, non si verifica nella ipotesi della cosi detta soccombenza teorica. (V 1879-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)