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Sez. 3, Sentenza n. 667 del 13/03/1970 (Rv. 345860 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE GLOBALE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1970-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345860-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE GLOBALE - SUFFICIENZA.*

Il giudice assolve l'Obbligo della motivazione quando, con ragionamento immune da errori di diritto e privo di vizi logici, abbia dato conto del suo convincimento, e non e affatto necessario che prenda partitamente in esame ogni singolo argomento prospettatogli dalle parti, per confutarlo o per aderirvi, essendo sufficiente che egli abbia considerato e valutato quei punti effettivamente risolutivi della controversia e l'esame del punto puo scaturire per implicito, anche da tutto il complesso delle argomentazioni che sorreggano la sentenza. (Conf 87-70, massima n 344767 3978-69, massima n 344422 3186-69, massima n 343174 1020-69, massima n 339485).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)