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Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del 13/05/2009 (Rv. 608343 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Patrocinio a spese dello Stato - Disciplina di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - Patrocinio del difensore nel giudizio di cassazione - Liquidazione degli onorari - Competenza - Individuazione.
Stato
decisa il 2009-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608343-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In tema di patrocinio a spese dello Stato, secondo la disciplina di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell'art. 83 del suddetto decreto, come modificato dall'art. 3 della legge 24 febbraio 2005 n. 25 al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell'esito del giudizio di cassazione. Nel caso di cassazione e decisione nel merito, la competenza spetta a quello che sarebbe stato il giudice di rinvio ove non vi fosse stata decisione nel merito.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 PENDENTE, Legge 24/02/2005 num. 25 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)