Sez. 6, Sentenza n. 1257 del 31/03/1995 Cc. (dep. 06/10/1995) Rv. 202720 - 01
Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Prostituzione - Sfruttamento | Denaro consegnato allo sfruttatore - Confisca - Legittimità - Sussistenza - Denaro sequestrato alle prostitute - Confisca - Legittimità - Esclusione - Fattispecie: sfruttamento della prostituzione aggravato da violenza e minaccia.
Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Prostituzione - Sfruttamento
In tema di sfruttamento della prostituzione solo la porzione di denaro che viene consegnato allo sfruttatore e che allo stesso appartiene, rientra nello schema della previsione della misura di sicurezza della confisca del "prezzo" o del "provento" del reato: di conseguenza è illegittima, in caso di condanna o di applicazione di pena patteggiata per il suddetto reato, la confisca delle somme sequestrate alle prostitute. (Fattispecie relativa a sfruttamento della prostituzione aggravato dall'uso di violenza e minaccia; applicando il principio di cui sopra la Cassazione ha rilevato altresì che le prostitute, sfruttate contro la loro volontà, erano soggetti estranei all'azione criminosa degli autori del reato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 533 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)