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Sez. 3, Sentenza n. 147 del 21/01/1997 Cc. (dep. 03/03/1997) Rv. 207886 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - MISURE DI SICUREZZA | Pena patteggiata - Provento dell'attività di sfruttamento - Profitto e non prezzo del reato - Confisca - Esclusione - Oggetti e strumenti utilizzati nell'attività di prostituzione la cui detenzione e porto non costituisca di per sè un illecito - Confisca - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207886-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - MISURE DI SICUREZZA

In caso di patteggiamento per il reato di sfruttamento della prostituzione, le somme sequestrate, provento dell'attività di sfruttamento, non sono confiscabili. Le somme infatti non costituiscono il prezzo del reato, per il quale la confisca sarebbe possibile anche in caso di patteggiamento, ma il profitto di questo. Il provento dell'attività dell'altrui prostituzione dovrà perciò essere restituito, non diversamente da quanto avviene per i mezzi utilizzati per lo svolgimento dell'attività (dalle cassette porno, ai vibratori ecc..) quando "non si tratti di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione non costituisca di per sè reato".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)