Sez. 3, Ordinanza n. 9032 del 03/10/2012 Cc. (dep. 25/02/2013) Rv. 254738 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Prostituzione - Sfruttamento - Denaro consegnato allo sfruttatore - Confisca - ObbligatorietĂ - Denaro sequestrato alle prostitute - Confisca - IllegittimitĂ .
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di sfruttamento della prostituzione solo la porzione di denaro consegnata allo sfruttatore o al favoreggiatore è confiscabile obbligatoriamente quale prezzo del reato con la sentenza di condanna o di patteggiamento, mentre devono essere restituite le somme percepite dalle prostitute che sono qualificabili come provento del reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)