diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 26953 del 23/12/2016 (Rv. 642852 - 02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Determinazione - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642852-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE

Ai fini del giudizio circa l'adeguatezza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito deve accertare la natura e l'entità qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonché le effettive esigenze del medesimo e della sua famiglia per un'esistenza libera e dignitosa: a tale scopo, può fare riferimento, come espressione parametrica delle condizioni di mercato, al contratto collettivo di categoria, ove questo non sia direttamente applicabile, o ad altro contratto che concerna prestazioni lavorative affini o analoghe. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha ritenuto lo stesso disatteso dalla decisione impugnata, che aveva attribuito al lavoratore l'onere di dimostrare la specifica previsione di fonte contrattuale privata esplicitamente recante l'obbligo per il datore di lavoro di dare corso all'applicazione dell'invocato c.c.n.l., se ed una volta dimostrata la prestazione lavorativa).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)