diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 17274 del 28/08/2004 (Rv. 576344 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Retribuzione adeguata - Determinazione - Riferimento alla contrattazione collettiva - Obbligo di motivare la pretermissione di alcune voci - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576344-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

Qualora il giudice di merito, nel fissare i parametri per la retribuzione adeguata ai sensi dell'art. 36 Cost., fa riferimento alla paga base e alla contingenza prevista dalla contrattazione collettiva, fornisce valida giustificazione del criterio equitativo adottato e, in mancanza di specifiche contestazioni, non ha alcun obbligo di motivare in ordine alla pretermissione di altre voci della contrattazione collettiva (nella specie, scatti di anzianità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)