Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17421 del 04/07/2018 (Rv. 649836 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SCATTI DI ANZIANITÀ - MINIMI SALARIALI | Rapporto di lavoro subordinato - Retribuzione - Adeguatezza - Determinazione - Criteri - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SCATTI DI ANZIANITÀ - MINIMI SALARIALI
Ai fini del giudizio di adeguatezza della retribuzione dei lavoratori subordinati ai princìpi di proporzionalità e sufficienza, la valutazione deve essere compiuta sulla base del solo art. 36 Cost., che costituisce parametro esterno al contratto, restando irrilevanti sia la disciplina economica prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, ancorché più favorevole, sia l'eventuale disparità di trattamento tra lavoratori della medesima posizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la retribuzione prevista da un contratto integrativo regionale per i forestali della Regione Sicilia non potesse essere considerata inadeguata solo perché inferiore a quella prevista dal c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Legge Reg. Sicilia 14/04/2006 num. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)