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Sez. 3, Sentenza n. 29084 del 14/05/2015 Cc. (dep. 08/07/2015) Rv. 264121 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Residui da demolizione - Qualità di rifiuto - Sussistenza - Limiti - Onere della prova.
Stato
decisa il 2015-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264121-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 256, commi 1- 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati dal giudice come rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, salvo che l'interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al "deposito temporaneo" o al "sottoprodotto".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 com. 3, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)