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Sez. 3, Sentenza n. 14323 del 04/12/2007 Cc. (dep. 07/04/2008) Rv. 239657 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Sottoprodotto - Sottoposizione dei materiali ad operazioni di trasformazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239657-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, tra le condizioni previste ai fini dell'applicabilità del regime autorizzatorio in deroga alla disciplina dei rifiuti contemplato per i sottoprodotti, è richiesto che le sostanze o i materiali non siano sottoposti ad operazioni di trasformazione preliminare (art. 183, comma primo, lett. p), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come mod. dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), in quanto tali operazioni fanno perdere al sottoprodotto la sua identità e sono necessarie per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. (Fattispecie in materia di sequestro preventivo disposto per il reato di cui all'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006, relativo ad un'area sulla quale era presente materiale di risulta dalla demolizione di edifici e materiale di scavo da cantieri che veniva importato in Italia dalla Confederazione Elvetica per essere impiegato come sottofondo per la costruzione di strade, impianti, etc. e che veniva sottoposto a procedimento di stabilizzazione e frantumazione prima dell'importazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 186 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 16/01/2008 num. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)