Sez. 3, Sentenza n. 3202 del 02/10/2014 Ud. (dep. 23/01/2015) Rv. 262128 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Residui da demolizione - Qualità di rifiuto - Regime delle materie prime secondarie o dei sottoprodotti - Esclusione - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di rifiuti, integra il reato previsto dall'art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 l'abbandono incontrollato di residui da demolizione, qualificabili come rifiuti speciali e non come materie prime secondarie o sottoprodotti quando non siano destinati, sin dalla loro produzione, all'integrale riutilizzo senza trasformazioni preliminari o compromissione della qualità ambientale. (Fattispecie relativa ad accumulo di notevoli dimensioni di rifiuti speciali costituiti da frammenti di mattoni e fango).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 com. 3, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)