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Sez. 1, Sentenza n. 2683 del 15/12/1970 (Rv. 349124 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPETENZA FUNZIONALE - LIQUIDAZIONE IN SEPARATO GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA - ISTANZA DI PARTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349124-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPETENZA FUNZIONALE - LIQUIDAZIONE IN SEPARATO GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA - ISTANZA DI PARTE - IRRILEVANZA.*

La Competenza a pronunciare sulla domanda di risarcimento dei danni per responsabilita processuale aggravata, ai sensi dell'art 96 cod proc civ, spetta, in via funzionale ed esclusiva, sia per l'an che per il quantum, al giudice investito della causa dal cui esito si pretende dedurre tale responsabilita. Non puo, pertanto, il giudice, il quale abbia accertato la responsabilita prevista dalla menzionata norma di rito a carico di una delle parti, limitarsi a condannarla genericamente al risarcimento dei danni, rimettendone la liquidazione a separato giudizio, anche se, in tali sensi, si sia espressa la richiesta dello interessato. (Conf 1275'70, mass n 346960*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)