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Sez. 2, Sentenza n. 392 del 09/02/1973 (Rv. 362348 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - CONDANNA RELATIVA - GIUDICE FUNZIONALMENTE COMPETENTE - CONDANNA GENERICA - LIQUIDAZIONE IN SEPARATA SEDE - INAMMISSIBILITA - DOMANDA LIMITATA ALL'AN - IMPROPONIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO ANCHE IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362348-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - CONDANNA RELATIVA - GIUDICE FUNZIONALMENTE COMPETENTE - CONDANNA GENERICA - LIQUIDAZIONE IN SEPARATA SEDE - INAMMISSIBILITA - DOMANDA LIMITATA ALL'AN - IMPROPONIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO ANCHE IN CASSAZIONE.*

La domanda di risarcimento dei danni per responsabilita processuale aggravata, ai sensi dell'art 96 cod proc civ, deve essere proposta, sia per l'an che per il quantum al giudice investito della causa, dal cui esito si pretende dedurre tale responsabilita. Trattandosi di Competenza funzionale, ne deriva che il giudice non puo limitarsi a condannare la parte genericamente ai danni, rimettendone la liquidazione in separato giudizio; e qualora la domanda sia stata circoscritta soltanto all'an, con riserva di rimettere in separato giudizio la questione sul quantum, ne deve essere rilevata d'ufficio - anche dalla Corte di Cassazione - la improponibilita. (Conf 2683/70, mass n 349124).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)