Sez. 2, Sentenza n. 2967 del 29/03/1999 (Rv. 524687 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Domanda di accertamento della responsabilità e liquidazione dei danni in separata sede - Richiesta di separazione - Inammissibilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
Poiché competente a decidere in materia di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'articolo 96 cod. proc. civ. è in via esclusiva il giudice chiamato a decidere il merito della causa, dal cui esito discende la responsabilità medesima, non può farsi luogo ad una pronuncia limitata all'an, con rimessione della liquidazione del quantum in separato giudizio, ancorché vi sia istanza o accordo delle parti; pertanto la richiesta di separazione della domanda sul quantum è inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)