Sez. 3, Sentenza n. 9365 del 14/07/2000 (Rv. 538475 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - EREDI | Notifica del titolo esecutivo al debitore successivamente deceduto - Azione esecutiva nei confronti degli eredi - Nuova notifica - Necessità - Rilevabilità d'ufficio dell'omissione - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - EREDI
La morte del debitore sopravvenuta dopo che allo stesso è stato notificato il precetto comporta che per iniziare il processo esecutivo contro l'erede gli si deve nuovamente notificare il titolo esecutivo ed il precetto. Ove il creditore inizi l'esecuzione senza rinnovare la notifica del titolo esecutivo e del precetto, è onere del debitore proporre opposizione agli atti esecutivi per far valere tale omissione e non può il giudice dell'opposizione esaminare la questione d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 447
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)