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Sez. 1, Sentenza n. 1141 del 17/04/1968 (Rv. 332620 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - SOCIETA - AUMENTO CAPITALI - SOPRAPREZZO AZIONARIO - NON TASSABILITA.*
Stato
decisa il 1968-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332620-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - SOCIETA - AUMENTO CAPITALI - SOPRAPREZZO AZIONARIO - NON TASSABILITA.*

L, imposta proporzionale, prevista dall, art. 85 della tariffa all. A della legge di registro 31 dicembre 1923, n. 3269, non si applica al sovraprezzo che sia riscosso dalle societa azionarie sulle azioni di nuova emissione in dipendenza di una deliberazione di aumento di capitale, oltre il valore nominale delle azioni emesse, in quanto il detto sovrapprezzo azionario ha natura di conferimento al patrimonio sociale e non di aumento di capitale, al quale esclusivamente si riferisce lo art. 85 della ricordata tariffa, e per la diversita giuridica ed economica che ha il capitale rispetto al patrimonio sociale, che e il complesso dei beni dei quali la societa e titolare in un determinato momento. Conforme alla sent. N. 1822-66, massima n. 323554.*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 85

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)