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Sez. 1, Sentenza n. 1822 del 11/07/1966 (Rv. 323554 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - SOCIETA - AUMENTO DI CAPITALE - IMPOSTA PROPORZIONALE PREVISTA DALL'ART 85 DELLA TARIFFA ALLEGATO A - SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1966-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323554-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - SOCIETA - AUMENTO DI CAPITALE - IMPOSTA PROPORZIONALE PREVISTA DALL'ART 85 DELLA TARIFFA ALLEGATO A - SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI - INAPPLICABILITA.*

L'imposta proporzionale, prevista dall'art 85 della tariffa all a della legge di registro 31 dicembre 1923, n 3269, non si applica al sovraprezzo che sia riscosso dalle societa azionarie sulle azioni di nuova emissione in dipendenza di una deliberazione di aumento di capitale, oltre il valore nominale delle azioni emesse, in quanto il detto sovraprezzo azionario ha natura di conferimento al patrimonio sociale e non di aumento di capitale, al quale esclusivamente si riferisce lo art 85 della ricordata tariffa, e per la diversita giuridica ed economica che ha il capitale rispetto al patrimonio sociale, che e il complesso dei beni dei quali la societa e titolare in un determinato momento. (V 488/65; 85/65; 3411/59).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 85

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)