Sez. 3, Sentenza n. 3836 del 17/06/1980 (Rv. 407685 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA - IN GENERE - DOMANDA DI CONDANNA DI PIU CONVENUTI IN SOLIDO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - RICHIESTA DI UNO DEI CONVENUTI TENDENTE AD ESCLUDERE LA PROPRIA RESPONSABILITA AFFERMANDO L'ALTRUI - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - ACCERTAMENTO DI UNA RESPONSABILITA CONCORRENTE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA - IN GENERE - DOMANDA DI CONDANNA DI PIU CONVENUTI IN SOLIDO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - RICHIESTA DI UNO DEI CONVENUTI TENDENTE AD ESCLUDERE LA PROPRIA RESPONSABILITA AFFERMANDO L'ALTRUI - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - ACCERTAMENTO DI UNA RESPONSABILITA CONCORRENTE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
In materia di responsabilita civile da atto illecito, la domanda proposta da una delle parti si estende nei confronti di tutti i litisconsorti corresponsabili del danno, anche senza esplicita formulazione in tal senso. Pertanto, qualora l'attore abbia richiesto la condanna di piu convenuti in solido al risarcimento del danno, la richiesta di uno dei convenuti tendente ad escludere la propria responsabilita affermando l'altrui, ove sia riproposta in Sede di gravame, obbliga il giudice di appello ad accertare l'esistenza anche di una responsabilita concorrente, in quanto tale domanda, di contenuto minore, e da ritenersi ricompresa nella pretesa piu ampia. (V 3926/69, mass n 344341).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)